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L'interpretazione di un contratto secondo il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1362 c.c.

Stefania Cici

 

 

Con la sentenza in epigrafe, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza di merito emessa dalla Corte di Appello competente, affermando che il canone ermeneutico contemplato nell’art. 1363 c.c. impone di desumere dal rapporto sinallagmatico instaurato tra le parti la comune intenzione delle stesse, non essendo possibile, per le sole norme di legge, estendere per analogia ex art. 12, co.2, prel. c.c, le previsioni contrattuali ai casi non previsti dallo stesso patto.

Nella specie, la quaesito iuris trae origine dalla domanda proposta, innanzi il collegio arbitrale, dalla OMISSIS avverso il Comune di OMISSIS in relazione alla stipula di un contratto di concessione in appalto relativo alla somministrazione pubblica di gas per il caso di cessazione anticipata del suddetto rapporto. Con lodo emesso in data 2 giugno 2011 il collegio si esprimeva positivamente sulle doglianze presentate dalla parte attrice, condannando il Comune al pagamento di un’ingente somma di denaro e tuttavia negando al creditore il diritto di ritenzione sui beni del debitore.

Stante ciò, i predetti presentavano ricorso alla Corte di Appello territorialmente competente ma tuttavia questi venivano entrambi respinti.

Il debitore lamentava,  prima facie, la violazione dell’art. 3 Cost., art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1371 c.c., R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, lett., nonché l’interpretazione applicata alle clausole contrattuali, secondo cui si sarebbero dovuti detrarre gli oneri contributivi degli utenti ricevuti dalla società dal calcolo dell’indennità ad essa spettante.

Tuttavia il patto siglato riguardava unicamente le estensioni di rete e nessuna menzione era fatta agli allacciamenti; ed in via subordinata, la violazione dell’art.1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, D.P.R. n. 902 del 1986, art. 13 atteso che i giudici di merito avevano ritenuto detraibile anche il valore delle opere realizzate secondo la precedente convenzione tra i pascenti dall’indennità dovuta dal Comune venendo meno al canone ermeneutico contrattuale.

La Corte ha premesso che le estensioni e gli allacciamenti costituendo un unicum facente parte del patrimonio indisponibile, secondo il dettato dell’art. 826 c.c., la loro detraibilità appare innegabile, nonostante quella degli allacciamenti non fosse stata espressamente menzionata nella convenzione, in quanto non poteva essere prevista al momento della stipula. Allo stesso modo i giudici hanno ritenuto corretta l’interpretazione del collegio per quanto attiene la devoluzione gratuita degli impianti al Comune realizzati prima del 1985 in quanto risulterebbe paradossale che il suddetto avesse concordato la detraibilità solo per l’ammontare più esiguo.

Sulla base di ciò la Corte di Cassazione, interpellata, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo fondati i motivi presentati dalla ricorrente.

Difatti l’interpretazione applicata dal collegio arbitrale e successivamente confermato dai giudici di secondo grado viola le disposizioni normative contenute negli artt. 1362 e 1363 c.c.

Ogniqualvolta, infatti, sussiste una controversia interpretativa relativa ad una clausola contrattuale o ad un intero negozio giuridico occorrerà fare riferimento ai canoni ermeneutici riportati nelle norme sopracitate ed agli articoli successivi al fine di poter indagare e chiarire le ragioni pattizie sottese all’operazione economica instaurata tra i pascenti.

Bisogna ricordare, tuttavia, che occorrerà analizzare anche il comportamento globale tenuto dalle parti che sarebbe allo stesso modo in grado di determinare la comune intenzione delle stesse, costituendo, così, un utile elemento di indagine.

Tale visione supera la regola contenuta nel brocardo latino “in claris fit interpretato” secondo cui l’interprete nella propria attività dovrebbe arrestarsi nell’indagine alla lettera del negozio. Pertanto assume rilevanza anche il dettato normativo ex art. 1363 c.c. con il quale si impone una visione del contatto come insieme di proposizioni tra loro legate che vanno considerate in un complesso concettualmente unitario.

Nella specie non risultano rispettati né il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., né tantomeno, l’esame complessivo delle clausole così come disposto dall’art. 1363 c.c.

Di tal che, da una valutazione complessiva, emerge il rafforzarsi della tesi proposta dalla ricorrente e perseguita dai giudici di legittimità.

 

Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 26 marzo 2021, n. 8630)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...) 2. - La corte d'appello - dopo avere premesso la generale osservazione, secondo cui l'impugnante riproponeva un giudizio sul merito delle opzioni interpretative degli arbitri - ha affermato che: a) quanto alla detraibilità dei contributi di allaccio percepiti dalla società concessionaria, essa è stata ravvisata dagli arbitri con ragionamento corretto, nel quale hanno rilevato come il valore degli allacciamenti non fosse stato espressamente contemplato nella concessione solo in quanto non prevedibile al momento della sua conclusione, al contrario dei contributi per le estensioni; mentre estensioni ed allacciamenti costituiscono unitariamente un patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., restando non concepibili gli uni senza gli altri; ne deriva che tutti sono detraibili dalla indennità dovuta alla società; b) quanto alla devoluzione gratuita al Comune pure degli impianti realizzati prima del 1985, il collegio arbitrale ha correttamente ritenuto tale soluzione derivare dall'art. 2 della convenzione del 1985, e ciò sulla base del senso complessivo di essa, del ruolo del diritto di riscatto e della illogicità di una diversa lettura, ove non avrebbe senso avere il Comune concordato la detraibilità solo per l'ammontare più esiguo che si avrebbe con la più lunga durata del rapporto sino alla sua scadenza. 3. - Il primo motivo è fondato. 3.1. - L'interpretazione offerta dagli arbitri, e confermata dalla corte territoriale, delle clausole della concessione rilevanti sulla questione viola, invero, i canoni invocati degli artt. 1362 e 1363 c.c. In particolare, gli arbitri hanno ritenuto che anche i contributi dati dagli utenti per i costi dei c.d. allacciamenti delle condutture debbano essere detratti dall'indennizzo dovuto da parte del Comune, con interpretazione ritenuta dalla corte territoriale non esulare dai limiti dei canoni ex artt. 1362 c.c. e ss.. Ma gli argomenti, a tal riguardo spesi dal collegio arbitrale e riportati nella motivazione della sentenza ora impugnata, confliggono con le disposizioni richiamate: sia in quanto il criterio letterale, sebbene non esclusivo, resta di rilevante importanza, sia perchè quella interpretazione non è stata condotta seguendo il canone fondamentale dell'art. 1363 c.c. sulla interpretazione complessiva dell'atto. 3.2. - Occorre ricordare come nell'ermeneutica contrattuale [continua ..]

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