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Sopraelevazione del muro in comproprietà: è legittima?

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 13 giugno, n. 19040)

stralcio a cura di Giulia Solenni

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(…) 1.2 (…) L'esercizio da parte del comproprietario della facoltà di innalzare il muro comune ai sensi dell'art. 885 cod. civ. non richiede che la sopraelevazione sia estesa a tutto lo spessore del muro, potendo essere contenuta nei limiti della linea mediana sempre che le modalità della costruzione consentano al vicino di fare analogo uso del muro stesso e in particolare non gli sottraggano il diritto di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera estensione. Nello stesso senso deve richiamarsi come perfettamente aderente al caso di specie il seguente principio di diritto: Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. (…) la Corte d'Appello, pur trattando delle facoltà di cui all’art. 885 primo comma cc, non ha però verificato se la sopraelevazione realizzata dai (omissis) ricomprenda l’intero spessore del muro sul quale è costruita o solo una porzione di esso, come sostengono i ricorrenti. Trattasi di fatto decisivo perché, in tale ultimo caso, per riconoscersi la legittimità della sopraelevazione è necessario che la costruzione sia effettuata verso l'area di esclusiva proprietà di (omissis) e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. (…) La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione all’omesso esame del fatto oggetto di discussione e rappresentato dalla localizzazione della sopraelevazione, se posizionata o meno sulla porzione di muro oltre la linea mediana nella parte rivolta verso la proprietà dei ricorrenti.  Il giudice del rinvio, accertati i fatti, farà applicazione del seguente principio di diritto: Il comproprietario ha facoltà di sopraelevare il muro comune ma deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprietà esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del muro giacche diversamente, egli attrarrebbe nella sfera della sua proprietà esclusiva una porzione della cosa comune. (…)

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