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Discriminatorio il principio che attribuisce automaticamente il cognome paterno

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 31 maggio 2022, n. 131)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

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7.1.- L'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, prevede che «[s]e il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre». La norma riflette la disciplina sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, che è l'istituto nell'ambito del quale si rinviene la matrice legislativa della regola. 7.2.- Questa Corte, lungo un arco temporale che oramai ha superato il trentennio, è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma oggi all'esame. (…) questa Corte ha ribadito che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006, ripresa dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007). (…) dopo ancora due lustri (…) questa Corte, «in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», ha accolto le questioni di legittimità costituzionale, che le erano state sottoposte, negli stretti limiti tracciati dal petitum. Ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente «ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», e ha esteso, in via consequenziale, i suoi effetti sia alla disposizione oggi censurata (l'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.), sia a quella sull'attribuzione del cognome all'adottato (maggiore d'età) da parte di coniugi (art. 299, terzo comma, cod. civ.). (…) Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui [continua ..]

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