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Principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez VI, 13 aprile 2022, n. 12060)

stralcio a cura di Edvige Pellegrino

"(...)La vicenda ha visto coinvolti la D.A.M., nonché, C.M., C.S., C.L., C.P. e C.A., l'una come gli altri quali eredi di Ci.Fr., i quali hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 628/19, del 1 ottobre 2019, della Corte di Appello di Perugia (come "corretta" con ordinanza del 5 dicembre 2019), che - nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, all'esito della decisione resa da questa Corte con sentenza rescindente n. 24075/17, del 18 ottobre 2017, che ebbe a cassare la sentenza n. 418/13, del 2 ottobre 2013, della stessa Corte umbra - ha accolto solo parzialmente l'appello da essi esperito contro la sentenza n. 197/10, del 21 marzo 2010, del Tribunale di Terni, provvedendo come di seguito meglio indicato; che, in particolare, il giudice dei rinvio ha condannato, in solido, T.A. (in qualità di erede di S.C.E.) e la società Italiana Assicurazioni S.p.a. a risarcire agli odierni ricorrenti il danno morale patito da Ci.Fr., in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il 2 gennaio 2004 sull'autostrada A11, nei pressi del Comune di Pistoia, allorché il furgone da lui condotto - e sul quale viaggiava come trasportato anche il figlio P. - entrò in collisione con un'autovettura di proprietà e guidata dal S., assicurata per la "RCA" con Italiana Assicurazioni, liquidando in C 33.073,77 tale pregiudizio, in applicazione delle c.d. "tabelle" in uso presso il Tribunale di Roma; che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che il C. ebbe ad adire il Tribunale temano, convenendo in giudizio la T. e la società Italiana Assicurazioni, agendo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull'allora figlio minore P., per chiedere il ristoro dei danni subiti da entrambi in conseguenza delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale sopra meglio descritto; che, in particolare, la somma liquidata a titolo di danno biologico e di danno morale in favore di Ci.Fr. - deceduto in corso di causa (senza, però, che la sua morte fosse stata dichiarata, per evitare il prodursi dell'effetto interruttivo del giudizio) - veniva determinata assumendo come riferimento la sua sopravvivenza "effettiva" dopo il sinistro, e non già l'aspettativa di vita del medesimo  (…) che per tale ragione - oltre che per censurare la decisione sulle spese di lite - gli attuali ricorrenti esperivano gravame, rigettato dal giudice di appello, con [continua ..]

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