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La definizione giurisprudenziale del principio di autoresponsabilità e la portata della garanzia ex art. 1491

Argomento: Del contratto di compravendita
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 20 aprile 2022, n. 12606)

stralcio a cura di Gianmarco Meo

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“(…) L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'articolo 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità - come esposto dalla medesima ricorrente - e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Per costante giurisprudenza - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente - è tuttavia da escludere laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Inoltre, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'articolo 1491 c.c., non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'articolo 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ne' il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all'esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la motivazione della sentenza impugnata (che si profila adeguata e logica in relazione alla valutazione degli accertamenti di fatto operati e, perciò, si prospetta incensurabile nella presente di legittimita' e, del resto, non ha costituito nemmeno oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente), ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita (…), era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi dell'opera di esperti e di macchinari altamente [continua ..]

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