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Anche la divisione stragiudiziale presuppone l'accettazione tacita dell'eredità

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2022, n. 10655)

stralcio a cura di Giulia Solenni

"(…) L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha annullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una tacita accettazione dell'eredità, nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore). Non si c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede. Si ricorda ancora che ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale (...)".

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