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Emotrasfusioni risalenti nel tempo e responsabilità del Ministero della salute

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI - 3, 15 marzo 2022, n. 8419)

stralcio a cura di Giulia Solenni

"(…) La Corte territoriale afferma che all'epoca delle prime trasfusioni effettuate (…) le conoscenze scientifiche e i conseguenti obblighi di controllo non fossero adeguatamente delineati, con conseguente esclusione di responsabilità del Ministero della Salute. L'affermazione è errata, in quanto costituisce oramai costante affermazione di questa Corte alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, che (Cass. n. 24163 del 2019): «il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23 /1 / 2014, n. 1355; e già Cass., 29 / 812011, n.17685; Cass., Se. Un., 11 /1 / 2008, n. 581). A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o muta ione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende (va) ad evitare. Non può pertanto non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass. 31 / 5 / 2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate». (…)"

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