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Applicazione dell'art. 890 c.c. anche alle canne fumarie

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 03 giugno 2021, n. 15441)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"[...]SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 2004, D.G.E., lamentando la violazione delle distanze previste dall'art. 890 c.c., in combinato disposto con il Reg. Edilizio del Comune di (OMISSIS), art. 32, chiedeva ex art. 1170 c.c., artt. 703 e 669 bis c.p.c., la rimozione della canna fumaria realizzata nel dicembre 2003 da Di.Gi.Ev. sul tetto dell'edificio di quest'ultimo e adiacente alla finestra della ricorrente. 1.1. Si costituiva nel giudizio possessorio Di.Gi.Ev. ed eccepiva dall'azione cautelare, rilevando come il manufatto era esistente fin dal 1967 e che, nel dicembre del 2003, era stato interessato da un intervento di manutenzione che non ne aveva alterato la precedente funzione; chiedeva, altresì, l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la canna fumaria in quella posizione e a quella distanza. 1.2. Il Tribunale di Rieti rigettava la domanda svolte dalla D.G.E., ritenendo insussistente alcuna lesione della situazione possessoria invocata dalla ricorrente...1.5. Con la sentenza quivi impugnata, la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame proposto da parte appellante...[...] MOTIVI DELLA DECISIONE [...] 1.2. La corte distrettuale, nel qualificare l'intervento edilizio del 2003 della canna fumaria quale nuova costruzione e non già quale opera di ristrutturazione edilizia, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di "costruzione". 1.3. Come noto, difatti, è ravvisabile una "nuova costruzione" quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria (Cass. civ. sez. II, n. 28612 del 15.12.2020; Cass. civ., sez. II, n. 10873 del 25.05.2016). 1.4. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e seguenti, e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di "costruzione" è unica e non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione [continua ..]

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