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In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem”.

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civile Sent. Sez. Unite 12/04/2021 n. 9547) stralcio a cura di Eleonora Branno

19.2. […] risulta evidente la ratio ispiratrice delle disposizioni contenute nella I. n. 247/2012 rispetto ai rapporti fra procedimento disciplinare e processo penale, correlata alla scelta di adottare una piena autonomia fra i due procedimenti tanto dal punto di vista procedimentale, quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale. In questa direzione, del resto, milita la giurisprudenza di queste Sezioni Unite tanto espressa in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova legge professionale che con riguardo alla I. n. 247/2012. Ed infatti, si è per l'un verso affermato il principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, atteso che gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare (Cass., S.U., 10 dicembre 2020, n. 28176; arg. ex Cass., 15 novembre 2000, n. 14810, richiamata nella sentenza del CNF, e conf. 29 maggio 2003, n. 8639).[…] 26.8. L'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare è stata ribadita da queste Sezioni Unite quando si è affermato che "In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia -, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale"[…]

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