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Causa di servizio e giurisdizione della Corte dei conti

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 13 maggio 2021, n. 12903)

stralcio a cura di Eleonora Branno

8.[…] la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es. l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468): "i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. […] 15.[…] questa Corte (Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. pure Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1306). Non diversamente va ritenuto con riguardo all'accertamento dell'invalidità quale presupposto per il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della 1. n. 388 del 2000.[…] 17.[…] L'istituto di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ. […] costituisce […] la nuova (ed unica) modalità di introduzione delle controversie "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla I. 12 giugno 1984, n. 222". Si tratta di un istituto la cui struttura è tale da farne ritenere l'applicabilità alle sole controversie in cui si discuta della sussistenza del requisito sanitario di prestazioni previdenziali ed assistenziali e che è stato previsto per consentire, a fini deflattivi ed in via eccezionale, che un processo civile ordinario (in realtà sui generis trattandosi di un accertamento tecnico preventivo) abbia ad oggetto non la totalità dei fatti costitutivi di una situazione giuridica soggettiva, ma una sola frazione di essi, identificabile appunto [continua ..]

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