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Interesse del minore e adozione da parte del coniuge del genitore

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 10989)

stralcio a cura di Giulia Solenni

(…) Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n. 184 del 1983, artt. 44 e segg., e in particolare l’art. 44, lett. d (Cass., n. 3643/2020; SU, n. 12193/19; n. 12692/16). Le sentenze citate affermano, in particolare, il principio per cui l’adozione in questione implica la conservazione dello status di figlia dell’adottata rispetto al genitore biologico e la continuità relazionale con lo stesso. Al riguardo, occorre evidenziare la sopravvenuta sentenza della Corte Cost., n. 79, pubblicata il 28.3.2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 55 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300 c.c., comma 2, prevede che l’adozione in casi particolari non induceva alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante. Tale sentenza muove dal rilievo secondo il quale il minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (cosiddetto “semi-abbandono permanente”), può sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l’adozione in casi particolari, applicata sul presupposto dell’impossibilità di accedere all’adozione piena (art. 44, comma 1, lett. d), impossibilità dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso i presupposti dell’adozione ex art. 44, comma 1, lett. b) sul solo presupposto che, non sussistendo lo stato di abbandono della minore, la stessa coesistenza [continua ..]

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