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Quando è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore?

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ. Sez. Unite, 7 maggio 2021, n. 12151)

stralcio a cura di Eleonora Branno

2.1.- Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale, il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per «invasione» o «sconfinamento» nella sfera riservata ad altro potere dello stato ovvero per «arretramento» rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione; l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento «abnorme o anomalo» ovvero abbia comportato uno «stravolgimento» delle «norme di riferimento», atteso che in questi casi si può profilare, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione […]

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