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L´abuso reiterato dei sistemi informatici aziendali e la diffusione di dati dei clienti, in violazione della policy interna e del dovere di fedeltà, legittimano il licenziamento disciplinare per giusta causa ed escludono il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto e sul giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2025, n. 28365)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(...) 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Ad onta dell’apparente denuncia di violazione dell’art. 1326 c.c., nella sostanza si propone solo una diversa ricostruzione della vicenda storica inerente alla conclusione del contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del notebook in uso al A.A. Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. 2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo perché, anche in questo caso, pur denunciando la violazione di una serie di norme di diritto, con esso essenzialmente si contesta un fatto, negando che A.A. abbia “mai avuto in visione né tantomeno (abbia) mai sottoscritto alcun documento che lo informasse del potere/facoltà, da parte di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Spa, di effettuare controlli sugli asset aziendali”, in contrasto, invece, con quanto espressamente acclarato dalla Corte territoriale (pag. 14) con un accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Né tantomeno vengono individuate ulteriori specifiche violazioni in ordine al contenuto dell’informativa, di cui non viene neanche riportato il contenuto. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile [continua ..]

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