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Il danno da affidamento incolpevole non deriva dall'illegittimità dell'atto ma dalla violazione dei doveri di buona fede: la giurisdizione è del G.O., salvo i casi di esclusiva competenza del G.A. in materia urbanistica ed edilizia

Argomento: Della attribuzione di giurisdizione
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 25 settembre 2025, n. 26080)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(...) 1.1. - Il Procuratore Generale ha invece sostenuto che, in caso di lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento successivamente annullato, si prescinde dal modo in cui il potere amministrativo è stato esercitato, in quanto la lesione non è cagionata dal provvedimento favorevole illegittimo, ma dall'incolpevole affidamento del privato nella sua legittimità e dal suo successivo e legittimo annullamento. In dette ipotesi si delineerebbe una responsabilità da contatto sociale qualificato che scaturisce da una condotta che ha violato le regole civilistiche di buona fede e correttezza, alla cui osservanza è tenuto qualsiasi consociato - inclusa la P.A. - in base alle norme di diritto comune. 2. - La questione rende necessario ripercorrere l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza in tema di danno recato al cittadino dall’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo e saggiarne la tenuta alla luce di talune recenti novità normative in tema di procedimento amministrativo e di danno nella materia dei contratti pubblici (art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990 e 5 del d.lgs. n. 36/2023). 2.1. - Il problema del riparto della giurisdizione in questa materia si è posto dopo che la sentenza di queste S.U. n. 500/1999 aveva riconosciuto, in generale, la risarcibilità della violazione dell’interesse legittimo. […] La norma, ampliando la previsione dell’art. 34 del d.lgs. 80/1998, aveva assegnato al GA la cognizione delle azioni risarcitorie per “lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, pure se introdotte in via autonoma. 3.1. - Il fondamento spiccatamente relazionale della responsabilità, non più ascritta al settore dall’art. 2043 c.c., ma al contatto sociale qualificato tra privato e amministrazione, e la sua scaturigine da condotte materiali hanno trovato, invece, compiuta elaborazione nella pronuncia n. 8236/2020, sul rilievo che l'affidamento incolpevole (concettualmente distinto dall’affidamento legittimo che viene in considerazione come limite al potere di annullamento e di autotutela amministrativa) è una situazione autonoma, tutelata in sé, non nel suo collegamento con l’interesse pubblico, come affidamento di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione [continua ..]

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