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È illegittimo il licenziamento del lavoratore che, nell'esercizio del diritto di critica, segnali condotte aziendali potenzialmente lesive della salute e sicurezza collettiva, configurandosi tale condotta come espressione della libertà di manifestazione del pensiero e rientrante nella tutela del whistleblower

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 24 aprile, n. 10864) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“6.1. Il diritto di critica trova fondamento nella nostra Costituzione, che all’art. 21, riconosce a  tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo  di diffusione, e nell’art. 10 della Cedu che ribadisce come “Ogni persona ha diritto alla libertà  d’espressione” e, con fonte cui è attribuito lo stesso valore giuridico dei Trattati, l’art. 11 della  CDFUE riconosce ad ogni persona la libertà di espressione, includente quella di opinione e comunicazione. L’art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma “il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”, e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto  medesimo. 6.2. Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti. La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e  possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore  e della sua reputazione. Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in  modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il  proprio pensiero (...).  La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza  costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l’osservanza di determinati limiti (...).  La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene [continua ..]

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