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Ai sensi del RGPD, il gestore di un mercato online che pubblica annunci contenenti dati personali a fini commerciali propri è “titolare del trattamento” e, con l'utente inserzionista, “contitolare”: deve quindi, prima della pubblicazione, individuare gli annunci contenenti dati sensibili, acquisire e verificare l'identità dell'inserzionista, rifiutare gli annunci illeciti in assenza di consenso esplicito dell'interessato e adottare misure di sicurezza idonee a impedire la riproduzione illecita su altri siti; inoltre, in caso di violazione degli obblighi RGPD, non può invocare l'esonero di responsabilità previsto per l'hosting dalla direttiva 2000/31

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: CGUE

(CGUE, Grande Sez., 2 dicembre 2025, causa C-492/23)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…)  55. - In terzo luogo, occorre rilevare che le questioni dalla seconda alla quarta fanno riferimento al fatto che il gestore del mercato online di cui trattasi è titolare del trattamento di dati personali. Orbene, risulta che i dati personali la cui pubblicazione è oggetto della controversia principale sono stati inseriti nell’annuncio in questione da un utente inserzionista anonimo, senza che tale gestore abbia esercitato un’influenza concreta sul contenuto di tale annuncio e senza che questi fosse consapevole della sua natura menzognera e pregiudizievole. In tali circostanze, occorre fornire chiarimenti sulle nozioni di «titolare del trattamento» e di «contitolari», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4, punto 7, del RGPD nonché del suo articolo 26. 56. - L’articolo 4, punto 7, del RGPD definisce in modo ampio la nozione di «titolare del trattamento» inteso come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 57. - L’obiettivo di tale ampia definizione è, conformemente a quello del RGPD, quello di assicurare un’efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché un elevato livello di protezione del diritto di qualsiasi persona alla tutela dei dati personali che la riguardano (sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, punto 29, e giurisprudenza citata). 58. - Quindi, qualsiasi persona fisica o giuridica che influisca, per fini che le sono propri, sul trattamento di dati personali e partecipi pertanto alla determinazione delle finalità e dei mezzi di tale trattamento può essere considerata titolare del trattamento (sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, punto 30 e giurisprudenza citata) (…). (…) 60. - L’articolo 26 del RGPD, che rientra nel contesto della definizione di «titolare del trattamento», figurante all’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, prevede, in sostanza, che, quando due titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi devono essere qualificati come [continua ..]

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