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In tema di trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, è lecita la pubblicazione, senza il consenso dell'interessato, delle immagini di soggetti indagati a corredo di articoli di cronaca giudiziaria, ove tali immagini non risultino denigratorie né assimilabili a fotografie segnaletiche, e ricorra il requisito di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di rilevante interesse pubblico

Argomento: Del trattamento dei dati personali
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2025, n. 20387)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 1. - Si devono richiamare l’art. 137 del codice della privacy D.Lgs. 196/03 (norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato) con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019 “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018” e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12. 2. - Le censure sono infondate. L’intero tenore del Regolamento 679/16 è improntato all’equo contemperamento fra diritti fondamentali di informazione e diritto alla privacy. Nei considerando 4) e 153) del Regolamento si legge: “(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”. “(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione sancito nell’articolo 11 della Carta”. Come osserva il P.G., già dalla lettura di tali disposizioni [continua ..]

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