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In tema di controversie relative a contratti di locazione stipulati tra un privato e una pubblica amministrazione, qualora la procedura riguardi un bene del patrimonio disponibile dell'ente pubblico e abbia natura negoziale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. L'intimazione al rilascio dell'immobile per finita locazione costituisce esercizio di un'attività "iure privatorum" e non di un potere autoritativo amministrativo

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 4 dicembre 2025, n. 31649)

Stralcio a cura di Valeria Ferro

“(…) 3.1 Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art.360, primo comma, n.1, c.p.c., deduce “la giurisdizione del giudice amministrativo sulla nullità ed i vizi di incompetenza assoluta, violazione di legge ed eccesso di potere di cui, rispettivamente, agli artt. 21 septies e 21 octies, legge n. 241/1990“. Il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che l’area controversa appartenesse al patrimonio disponibile del Comune, per cui, in mancanza di bene di natura demaniale, l’attività di sfratto esercitata dall’amministrazione comunale sarebbe attività “iure privatorum” (…). 4. Il motivo, pur introducendo il tema del diverso regime dei beni pubblici, è rivolto, come il primo, ad affermare che l’area sia occupata sine titulo dal Comune di Milano e dunque l’intimazione sia stata disposta unilateralmente in mancanza del potere di disporre del bene. Non è in contestazione l’astratto potere d’intervento autoritativo della P.A anche in relazione ai beni disponibili, ma la confluenza, nella specie, del rapporto dedotto in giudizio nell’area dei rapporti paritetici, essendo l’intimazione scaturita da un contratto di locazione. 4.1. Per giurisprudenza ormai consolidata, devono ritenersi devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dall’accordo negoziale, dovendosi qualificare come del tutto paritetico il rapporto originato da quello (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 29/01/2018, n. 2144, ove ulteriori riferimenti; S.U. 5 marzo 2019, n. 6356). 4.2. Parimenti si è affermato il principio secondo cui la pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili di sua proprietà agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi (in termini, Cass., Sez. Un., n. 14185/2015 cit.), giacché si è in presenza di diritti soggettivi che, come tali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (S.U.16 febbraio 2022, n. 5051) (…). 5. Del resto, la qualificazione della controversia come avente ad oggetto la contestazione circa la pretesa di [continua ..]

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