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In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto mediante impiego di altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori secondo l'art. 2103 c.c. e le previsioni contrattuali collettive, occorre accertare rigorosamente l'assenza di abuso datoriale nella gestione della sostituzione attraverso la valutazione nel complesso delle circostanze concrete, inclusa e in particolare la durata della sostituzione quale indice sintomatico dell'effettiva necessità sostitutiva

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 28 novembre 2025, n. 31120) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“(…) 4. Da un punto di vista sistematico, la non definitività dell’assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, costituisce un’eccezione alla regola generale stabilita dalla norma codicistica e da quella contrattuale collettiva, che è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, correlata ad un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi. 5. Quindi, la non definitività del superiore inquadramento per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un’ipotesi, quale quella in esame, di così lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo. Sicurezza dell’accertamento che può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale, nel caso di specie del tutto mancante, o dalle circostanze del caso concreto, in modo che risulti dimostrato l’effettivo collegamento tra assegnazione e assenza, piuttosto che l’utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, che finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso dell’utilizzo del dipendente dichiarato sostituto, non essendo mai rientrato in servizio il dipendente sostituito. 6. La necessità di evitare abusi della sostituzione in questo settore è stata evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha sottolineato come, affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario (in mancanza di una prescrizione in tal senso nell'art. 2103 c. c.) che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori; tuttavia, la contrattazione collettiva ben può prevedere un tale regime rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (...). Si è anche rilevato che, in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con [continua ..]

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