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Ai fini della revocatoria di un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto ai sensi dell'art. 2901 c.c., è costituito dalla dolosa preordinazione dell'atto, il che implica che il debitore abbia compiuto l'atto stesso con l'intento di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro. Pertanto, è richiesta la prova che il debitore abbia agito in previsione del sorgere dell'obbligazione per rendere più difficile o precludere l'azione esecutiva del creditore, e che il terzo acquirente fosse consapevole di tale intento

Argomento: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2025, n. 1898)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

(…) 6. (…) si osserva che la Terza Sezione civile, nel rimettere gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ha rilevato che con riguardo all’individuazione dell'elemento soggettivo della revocatoria, nell’ipotesi in cui la stessa abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, coesistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti, che identificano il consilium fraudis rispettivamente nella dolosa preordinazione dell'atto alla compromissione del soddisfacimento del credito e nella mera previsione del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori. (…) (…) la diversa definizione dell’elemento soggettivo della fattispecie si ripercuote, sul piano processuale, oltre che sull'individuazione dell’oggetto dell’onere probatorio incombente sull’attore in revocatoria, anche sulla delimitazione dell'ambito del giudizio, nel senso che, proprio in virtù dell’identificazione del consilium fraudis nell’intento di arrecare pregiudizio al creditore, si è ritenuto che, una volta proposta un'azione revocatoria ordinaria, fondata sull'assunto che il debitore abbia compiuto l’atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, comportando la stessa un allargamento del thema probandum, giacché nel primo caso l'attore ha l’onere di provare il dolo specifico del debitore, cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre nel secondo caso può limitarsi a provarne il solo dolo generico, cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore (…) (…) 6.2. In realtà, la mera considerazione del significato letterale delle espressioni utilizzate nell’art. 2901, primo comma, cod. civ. risulta di per sé sufficiente ad evidenziare l’intento del legislatore di subordinare l’accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda: mentre il verbo “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto [continua ..]

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