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Il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di non lieve entità può essere liquidato facendo ricorso alla TUN anche al di fuori dei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria per legge. In particolare, il giudice potrà impiegare la TUN quale parametro di riferimento per la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. e, quindi, a prescindere dalla data di verificazione dell'illecito.
Argomento: Delle obbligazioni in generale
Sezione: Sezione Semplice
(…) II. Scrutinio del motivo di ricorso. (…)
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia “violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla degli articoli 2043,2059 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., quanto alla motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto del quantum del risarcimento complessivo ed al grado di invalidità”.
Dalla complessa illustrazione del motivo si ricavano due distinte censure.
1.1. Con la prima il C*** lamenta che la Corte abbia assunto quale riferimento temporale del danno da risarcire la data della diagnosi di irreversibilità della malattia certificata otto anni dopo l’inizio della reclusione. Censura al riguardo la motivazione siccome “contraddittoria e contrastante con fatti accertati” per avere, da un latro, riconosciuto la mancata prestazione di cure adeguate sin dall'inizio della detenzione, dall’altro, in modo comunque anche iniquo, negato poi il nesso eziologico tra questa trascuratezza e l'irreversibilità determinata dall'aggravamento della malattia
1.2. Con la seconda il ricorrente denuncia l’erroneità del calcolo del danno differenziale, in quanto operato in contrasto con i criteri dettati da Cass. 11/11/2019, n. 28986.
La prima censura è infondata.
Ai fini del risarcimento o, meglio, del suo ammontare, è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, non quello in cui si è verificato o ha iniziato a verificarsi il fatto lesivo.
Varrà rammentare che, anche in caso di danno cosiddetto lungolatente, quale tipicamente quello derivante da trasfusioni di sangue infetto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319) Stralcio a cura di Luigi De Felice
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