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La presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, non essendovi valide ragioni per cui il creditore ipotecario, non responsabile dell'abuso edilizio, debba essere pregiudicato solo perché l'immobile abusivo viene confiscato dal comune per effetto di una sanzione inflitta per l'inottemperanza a un ordine di demolizione, di cui altri devono rispondere

Argomento: Il creditore ipotecario e la tutela giuridica del diritto reale di garanzia
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., S.U., 25 aprile 2025, n. 10933)

Stralcio a cura di Cecilia De Luca

 

“ (…) 4. - La Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2022, n. 38143, ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai fini dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine alla decisione del quarto motivo di ricorso. Rimessa la causa alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 583 dell’8 gennaio 2024, è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 5. - La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolire, ed in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 53 del 1987, dell’art. 31, co. 3, primo e secondo periodo del DPR n. 380/2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. La causa è stata quindi fissata per l’adunanza camerale dell’11 marzo 2025. 6. - Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 599 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 2740 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, per avere omesso il Tribunale di valutare se, come eccepito dalla ricorrente e come risultante dai rilievi della consulenza espletata in corso di causa, esistesse una porzione di fondo pignorato non acquisito al patrimonio del Comune di Agrigento, sulla quale l’azione esecutiva [continua ..]

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