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Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e alternative – come quella sulla chat aziendale (strumento di lavoro ex art. 4 co. 2) e quella sui controlli difensivi – occorre impugnare specificamente tutte nel ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure sulle altre, consolidandone la definitività sul punto. La chat aziendale fornita dal datore per svolgere la prestazione lavorativa rientra tra gli “strumenti di lavoro” di cui all'art. 4 co. 2 St. lav. (post d.lgs. 151/2015), consentendo l'utilizzo disciplinare dei suoi contenuti – anche per licenziamento – a patto di adeguata informativa preventiva al lavoratore e rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (privacy), in distinta regolamentazione rispetto ai controlli difensivi ex post sorretti da fondato sospetto

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 11 dicembre 2025, n. 32283) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“(…) 5. Occorre riportare il testo dell’art. 4, St. lav., nella versione applicabile ratione temporis per effetto del d.lgs. n. 151 del Corte di Cassazione - (...) che prevede: «1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […] In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. I 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 6. La sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, utilizzate dai giudici di appello in replica alle questioni tempestivamente sollevate dal lavoratore in primo grado e riproposte con i motivi di impugnazione. La prima ratio decidendi si fonda sulla qualificazione della chat aziendale come strumento di lavoro, ai sensi del novellato art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, in quanto funzionale alla prestazione lavorativa. La sentenza si è uniformata sul punto alla giurisprudenza di legittimità che classifica la chat aziendale come strumento di lavoro. Le possibilità di utilizzo “a tutti i fini”, quindi anche ai fini disciplinari, dei dati e delle informazioni raccolte attraverso gli strumenti di lavoro sono disciplinate dal terzo comma del citato art. 4 e sottoposte a due [continua ..]

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