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Dal momento che la compravendita è volta a far acquistare al compratore la proprietà del bene trasferito, l'evizione deve ritenersi maturata per il solo fatto che questo esito venga impedito in ragione del diritto vantato da un terzo sullo stesso bene, a nulla rilevando che il compratore conservi il possesso della cosa oggetto di evizione e possa eventualmente invocare l'articolo 1153 cod. civ.
Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezione Semplice
"Con atto di citazione notificato il 15.5.2010 Ni.Al. e Sa.Ag. evocavano in giudizio Co.Ma. innanzi al Tribunale di Catania, esponendo di aver subito la totale evizione del bene acquistato dal convenuto con atto del 18.5.2005, costituito da un dipinto risultato di provenienza illecita, sottoposto a sequestro penale in data 8.5.2007 e poi restituito al suo legittimo proprietario. Invocavano, quindi, la condanna del convenuto alla restituzione del prezzo pagato dagli attori, pari ad Euro 11.000,00, oltre interessi e spese, nonché al risarcimento del danno.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale adito, esteso il contraddittorio nei confronti di Do.Ma., dante causa del convenuto, rigettava la domanda, con sentenza n. 5719/2016, condannando gli attori alle spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 1909/2020, la Corte di Appello di Catania riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda degli attori e condannando il Co. alle spese del doppio grado nei soli confronti di questi ultimi, compensandole invece nei riguardi della terza chiamata Do.Ma.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Co.Ma., affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso Ni.Al. e Sa.Ag.
Resiste con separato controricorso Do.Ma., spiegando ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. (...)
(...) Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1153 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello Pagina 3 di 5 avrebbe dovuto applicare, al caso di specie, la regola del "possesso vale titolo" e dunque ravvisare la proprietà del quadro oggetto di causa in capo al Co., in ragione della sua condizione di possessore dell'opera. La censura è infondata. L'evizione rappresenta un rimedio funzionale a riequilibrare il sinallagma contrattuale ed opera a prescindere dalla considerazione della condizione soggettiva dell'alienante, il che preclude l'applicazione della regola di cui all'art. 1153 c.c. Ne costituisce prova il fatto che, ai fini della configurabilità dell'evizione, non occorre che l'evitto perda il possesso della cosa acquistata, ma è sufficiente che il suo acquisto sia impedito dal diritto vantato dal terzo sulla cosa stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7294 del 13/05/2003). In proposito, va data continuità al principio secondo cui "L'evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 2330)
Stralcio a cura di Giovanbattista Greco