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In tema di diritto all'oblio, la perdurante reperibilità online di contenuti obsoleti e non aggiornati rispetto all'esito favorevole di vicende penali può ledere l'identità personale, imponendo un effettivo bilanciamento con l'interesse pubblico all'informazione, anche in ambito locale

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2025, n. 14488)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 5.1- Il diritto all’oblio rappresenta un’ulteriore frontiera di tutela dei “tradizionali” diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell’originaria diffusione. Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto che ne costituisce l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto. 5.2 - Il diritto all’oblio è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali: il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione; l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; l’impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo. 5.3 - Il bilanciamento tra l’interesse del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a conoscere fatti legittimamente divulgati presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso. (…) (…) 6.1 - Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso l’attualità e la rilevanza pubblica della notizia e la notorietà del soggetto, ma ha ritenuto non ravvisabile il requisito dell’obsolescenza, ritenendo determinante, a tal fine, la data della sentenza di assoluzione (2020), dalla quale era decorso un lasso temporale ritenuto non sufficiente a giustificare la rimozione. Il Tribunale non ha però considerato che gli articoli non risultano aggiornati rispetto all’esito definitivo del procedimento penale, né appare giustificato, in difetto di contestualizzazione, il mantenimento in rete di contenuti che associano il nominativo del ricorrente a fatti dai quali è stato assolto. 6.2 - Il Tribunale ha altresì errato nell’individuare il dies a quo del fattore tempo nella data della sentenza di assoluzione, trascurando che gli [continua ..]

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