home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / Nel contesto di una violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è il ..

indietro stampa contenuto leggi libro


Nel contesto di una violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento, indipendentemente dall´implicazione di responsabili del trattamento designati. Pertanto, la titolarità del trattamento dei dati relativi al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) va individuata sulla base della normativa vigente, che attribuisce tale responsabilità alle Regioni e Province autonome che istituiscono il FSE, a meno che il data breach riguardi trattamenti specificamente individuati non pertinenti alla cura del paziente

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 15 ottobre 2025, n. 27558)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(...) 1. – «Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento ai criteri di individuazione della figura del titolare del trattamento in base alle disposizioni degli artt. 4, n. 7) e 5, 25, 32 e 33 del Regolamento (UE) 2016/679. L’Avvocatura dello Stato deduce che sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento dei dati personali non è il soggetto che materialmente tratta detti dati, bensì il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento, essendo titolare del potere decisionale in materia. (…) (…) Titolare e responsabile sono dunque due soggetti diversi con diversi compiti e funzioni ma entrambi hanno delle responsabilità (art. 82) perché il titolare del trattamento dei dati personali risponde direttamente per le proprie scelte in materia di trattamento dei dati personali, mentre i soggetti che abbiano ricevuto istruzioni dal titolare rispondono solo se abbiano agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. (…) (…) La titolarità dei trattamenti effettuati attraverso il FSE è, infatti, espressamente prevista dal quadro normativo di settore (art. 12, D.L. n. 179/2012 e D.P.C.M. n. 178/2015, all’epoca dei fatti vigente, oggi in parte sostituito dal D.M. 7 settembre 2023). (…)(…) Nel caso di specie, invece, si tratta dei trattamenti effettuati nelle procedure di identificazione e autenticazione informatica, nonché di autorizzazione all’accesso alle risorse (dati documenti) di cui è titolare la Provincia. 2. - Il motivo è fondato. 2.1. - In via preliminare è opportuno precisare che al caso in esame si applica, quanto alle definizioni di responsabile del trattamento e titolare del trattamento, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018. Nella legislazione nazionale vengono poi in applicazione l’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, recante il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico (ratione temporis vigenti). Nelle more è stato approvato anche il nuovo Regolamento UE 2025/237 (European Health Data Space, in [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio