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L'accertamento della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. non esaurisce il merito della controversia, imponendo al giudice di rinvio l'esame della domanda di responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c.; qualora il fatto dannoso sia imputabile a entrambi, sussiste responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., nonostante la diversità dei titoli costitutivi e delle rispettive causerie

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2025, n. 30701)

Stralcio a cura di Valeria Ferro

“(…) 6.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2053 c.c. In via subordinata rispetto al vizio di omessa pronuncia, i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell’art. 2053 c.c., ribadendo che nei confronti delle sigg.re P.P. e O.O. era stata proposta ab origine una domanda risarcitoria che, per ciascuna di esse, si fondava su diversi presupposti di fatto e di diritto, sulla scorta di due diversi titoli di responsabilità. La Corte d’Appello avrebbe, quindi, rigettato la domanda proposta nei confronti di P.P. per averla ritenuta priva della custodia dell’appartamento presso il quale si era verificato il sinistro. Cionondimeno, tale indagine restava fuori dal thema decidendum; ed invero, assumono i ricorrenti che aver verificato che era la O.O. ad avere una più intensa relazione di fatto con l’appartamento non varrebbe ad escludere la responsabilità oggettiva del proprietario ai sensi dell’art. 2053 c.c. 7.1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione (…). (…) In buona sostanza, la Corte d’Appello ha espressamente dichiarato di dover limitare la propria cognizione alla esclusiva individuazione del responsabile ex art. 2051 c.c., di modo che ogni altra questione doveva ritenersi estranea al thema decidendum. Questo argomento non è, però, condivisibile e si pone in contrasto con i principi da tempo enunciati da questa Corte, per cui, in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito: sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 6506 del 11/03/2025; Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024) (…). (…) Ne discende che la Corte territoriale, una volta accertato il soggetto responsabile ex art. 2051 c.c., avrebbe poi dovuto esaminare nel merito la domanda proposta dai [continua ..]

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