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Lavoro dirigenziale privatizzato nella Pubblica Amministrazione: la specialità della disciplina ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 rispetto alla regolamentazione generale dei contratti a tempo determinato, l'incompatibilità normativa e i limiti al rinnovo imposti dal principio costituzionale dell'accesso mediante concorso pubblico e dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CEE

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 10 ottobre 2025, n. 27192) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

"3. Il tema è quello degli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, quali pacificamente sono i rapporti oggetto di causa. La norma prevedeva che gli incarichi possono essere conferiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, e il termine di cinque anni per gli altri incarichi di funzione dirigenziale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Con il d. lgs. n. 150 del 2009, è stata prevista la necessità di motivazione delle nomine e che il personale così scelto dovesse essere «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione». 4. In proposito va qui ribadito quanto già rilevato da questa S.C. in altre occasioni, ovverosia la diversa conformazione dei rapporti con i dirigenti pubblici rispetto a quelli tra dirigenti e datori di lavoro privati. 4.1 Questi ultimi si basano su rapporti contrattuali che, come evidenziato in particolare da Cass. 10 luglio 2017, n. 17010, si caratterizzano per la «natura spiccatamente fiduciaria», destinata a giustificare il «trattamento differenziato rispetto agli altri lavoratori in materia di licenziamento». In questa logica si inseriscono le norme (art. 4 legge n. 230 del 1962, art. 10 d. lgs. n. 368 del 2001; art. 29, co. 2, lett. a del d. lgs. [continua ..]

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