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E' manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(Corte Cost., 21 luglio 2025, n. 115) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“5.1.– Il d.lgs. n. 105 del 2022, (…), all’art. 10, (…), ha inserito, al Capo IV del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», l’art. 27-bis per disciplinare il «Congedo di paternità obbligatorio» riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. L’art. 27-bis riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi e, per tutto il periodo del congedo, un’indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, nella finalità di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra padre e figlio. Il beneficio di cui si tratta può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità (…). La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari. (…) 6.– Nell’indicato contesto, si inserisce il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale sul diritto al congedo obbligatorio di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 delle coppie di genitori lavoratori dello stesso sesso che, composte da due donne e riconosciute come tali nei registri dello stato civile, sono trattate in modo diseguale rispetto a coppie genitoriali composte di persone di sesso diverso, pur nell’indifferenza degli obblighi di cura del figlio minore, e dei diritti che ne derivano, rispetto al genere. (…) 7.1.– Il dato che proviene dall’esperienza della giurisprudenza di legittimità a definizione del titolo genitoriale in materia di stato civile è quello della trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita formato all’estero e relativo a un minore, perché non è contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all’impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono autorizzate nel [continua ..]

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