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Il trattenimento nei Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) è una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione in quanto comporta una situazione di «assoggettamento fisico all'altrui potere»; per tale ragione deve essere adottato nel rispetto delle garanzie previste da tale articolo che tutela la libertà individuale contro ogni ingiustificata limitazione

Argomento: Dei rapporti civili
Sezione: Corte Costituzionale

(Corte Cost., 03 luglio 2025, n. 96) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“9.– Il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisce una delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa non eseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorio nazionale. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di «assoggettamento fisico all’altrui potere». Tale condizione «è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001). Il trattenimento dello straniero, dunque, in quanto misura incidente sulla libertà personale, non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle «altr[e] restrizion[i] della libertà personale», di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. (…) Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. (…) 10.1.– Il Collegio ritiene che sussista il vulnus lamentato dal rimettente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, secondo comma, Cost. (…) 10.2.– (…), deve innanzi tutto ribadirsi che la misura del trattenimento degli stranieri presso il CPR, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere che pertiene alla libertà personale. Alla luce dell’art. 13, secondo comma, Cost., la fonte primaria deve perciò prevedere non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» con cui il trattenimento può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto (sentenze n. 25 del 2023, n. 22 del 2022, n. 180 del 2018 e n. 238 del 1996). Tuttavia, [continua ..]

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