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In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori
Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezioni Unite
“(…) 5. - L’intervento di queste Sezioni Unite è sollecitato dalla Prima Sezione civile che ha colto, nella linea difensiva articolata con il primo motivo di ricorso, l’emergere di una questione di massima di particolare importanza [“per il rilievo mediatico e le ricadute pratiche sull’esercizio del diritto (di e) all’informazione”], la quale, al tempo stesso, paleserebbe l’esistenza di un “contrasto interpretativo tra plessi giurisdizionali (quello penale e quello civile)” in tema di diffamazione a mezzo stampa e, in particolare, sul “rilievo che assume, al fine della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, la circostanza che, al soggetto che si assume leso dall’articolo di stampa, sia stata attribuita, direttamente o indirettamente - mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche - la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato”.
5.1. – L’ordinanza interlocutoria n. 12239/2024, nel tratteggiare le coordinate più generali della giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, sull’esercizio del diritto di cronaca giornalistica e, segnatamente, di quella giudiziaria, pone l’accento in particolare sul requisito della verità della notizia, soprattutto come “verità putativa del fatto”, evidenziando in che termini la notizia “inesatta” manterrebbe una tale connotazione, ossia allorquando – richiamandosi a tal fine Cass. n. 11233/2017 e Cass. n. 7757/2020 - “la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili”. Nell’esaminare, poi, il tema specificamente oggetto di rimessione ex art. 374 c.p.c., la Prima Sezione osserva che la giurisprudenza civile di questa Corte mostra di seguire un orientamento piuttosto coeso nell’affermare che integra diffamazione a mezzo stampa, per l’insussistenza dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l’attribuzione ad un soggetto nell’ambito di un articolo giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, allorché il [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 18 maggio 2025, n. 13200)
Stralcio a cura di Cecilia De Luca
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