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In tema di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il nesso di causalità tra la cosa e il danno non si presume in modo assoluto. Se la condotta della vittima è la causa esclusiva del danno, la responsabilità del custode viene meno, anche senza che si integri un caso fortuito. Questo accade quando il pericolo della cosa non è occulto, ma visibile e prevedibile con l'uso della normale diligenza. In questi casi, la scelta del danneggiato di agire imprudentemente, nonostante la consapevolezza del rischio, è tale da interrompere il legame eziologico, rendendo la sua condotta l'unica vera causa del pregiudizio subito

Argomento: Responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 08 agosto 2025, n. 22864) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“ (...) questa Corte, con ordinanza dell’1/2/2018, n. 2482 (...) ha avuto modo di precisare che: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»; - tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (...), anche a Sezioni Unite (...) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (...) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. bastando la colpa del leso: (...) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole; - a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del [continua ..]

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