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La responsabilità del sindaco, considerata come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità

Argomento: Delle società
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., I Sez., 27 agosto 2025, n. 24004)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"(...) La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 17/4/2020, per quanto di interesse in questa sede, in parziale accoglimento degli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Catania proposti da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, membri del collegio sindacale della fallita OMISSIS, ha ridotto la loro condanna solidale, in favore del Fallimento, in linea capitale, alla somma di 1.040.000 Euro per omesso controllo dei fatti di mala gestio addebitati all'amministratore unico OMISSIS e relativi all'operazione di acquisto da parte della società fallita di un immobile, risultato non di proprietà della dante causa OMISSIS (di seguito indicata "OMISSIS"), il cui prezzo era stato accollato dal socio OMISSIS che aveva sottoscritto e versato l'aumento di capitale della società OMISSIS con parziale compensazione per "debiti verso soci per finanziamenti" (…) Motivi della decisione (…) Va rilevato che i doveri di controllo del collegio sindacale, chiamato a vigilare con professionalità e indipendenza sull'adeguatezza, razionalità e legalità della complessiva organizzazione e gestione della società sono delineati dall'art. 2403 c.c. con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, non solo nell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Tali doveri non si esauriscono nel "mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori" essendo conferito ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c. dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. (…) Si è ancora precisato che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede, del resto, l'individuazione di specifici [continua ..]

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