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In ordine alla notificazione della cartella di pagamento ex art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, quando il messo notificatore non reperisce la società presso la sua sede sociale, egli è tenuto a compiere ulteriori e concrete ricerche per rintracciarla presso altri indirizzi ubicati nel medesimo comune, documentando in modo puntuale e dettagliato tali attività; altresì, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione, non è necessario che l'atto venga prodotto in originale se sono fornite copie conformi corredate dalla relazione di notificazione, in assenza di contestazione della conformità

Argomento: Della prescrizione e della decadenza
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. V., 02 ottobre 2025, n. 26548) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“4.2. (...) questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)” Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769, e non si era mancato già in precedenza di chiarire che “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa”, Cass. sez. VI-III, 11.7.2017, n. 23902. (...) 5.3. L’art. 60, primo comma, lett. e) del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. 5.3.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità [continua ..]

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