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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14704 del 31 maggio 2025 é tornata sul tema degli elementi che distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia. Viene ribadito il principio per cui l'inserimento della clausola di pagamento c.d. “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare l'accordo come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione. Tale pronuncia, inoltre, precisa che la causa concreta del contratto autonomo di garanzia consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nella fideiussione viene tutelato l'interesse all'esatto adempimento della prestazione principale – per cui l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, poiché finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.

Argomento: Dei singoli contratti
Sezione: Sezione Semplice

Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2025, n. 14704

Stralcio a cura di Luigi De Felice

(…) “ Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4”.  (…) 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1936 e 1945 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha qualificato entrambe le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia, per l’effetto facendone discendere una diversa interpretazione dell’art. 1957 cod. civ., a seconda della sua applicazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dato che, mentre la tradizionale esegesi della norma si pone nel senso di interpretare l’istanza idonea ad impedire la decadenza prevista dalla citata disposizione necessariamente come istanza giudiziale, diversamente, si è ritenuto che, nell’ipotesi in cui l’art. 1957 cod. civ. venga in rilievo con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia, ad impedire la decadenza ivi contemplata sia invece sia sufficiente una istanza stragiudiziale. 2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e con le precisazioni che seguono. La corte di merito ha così motivato: “la clausola n. 7 contenuta in entrambe le fideiussioni prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio”, né l’appellante incidentale ha specificamente allegato, essendosi limitato ad osservazioni astratte e generiche, che sussista una palese discrasia tra tale clausola e la restante parte del contratto. Deve pertanto confermarsi la qualificazione delle fideiussioni in questione quali contratti autonomi di garanzia operata dal tribunale …”. Così argomentando la corte di merito ha invero omesso di prendere in esame il contenuto complessivo dei testi negoziali e le loro caratteristiche strutturali e funzionali. Premesso che i negozi di cui si discorre consistono in due garanzie prestate dall’odierno ricorrente, in favore della banca resistente, per l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale, verso la medesima banca, dipendenti, l’una, “da [continua ..]

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