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Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di procedimenti relativi a cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante una delle parti ha efficacia esclusivamente in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento, senza estendersi agli altri procedimenti connessi

Argomento: Tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28384) Stralcio a cura di Valeria Ferro

“La ricorrente rammenta il principio (affermato da Cass., Sez. Un., n. 15142/2007 e ribadito da successive pronunce a sezione semplice), secondo cui, in caso di trattazione unitaria o di riunione di procedimenti relativi a cause scindibili, con conseguente litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse non spiega effetto nei confronti delle altre. Osserva che, verificatasi tale evenienza, il giudice non ha l’obbligo ma la mera facoltà di disporre la separazione dei procedimenti e che, tuttavia, a prescindere dall’esercizio o meno di questa facoltà, l’interruzione non può essere dichiarata per l’intero processo ma solo nei confronti della parte colpita dall’evento, sicché, anche laddove la separazione non venga disposta, le altre parti non sono tenute a riassumere il processo. Sostiene che, pertanto, qualora la riassunzione non sia tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita dall’evento interruttivo, l’estinzione si verifica nei soli riguardi di quest’ultima, continuando il processo in confronto degli altri litisconsorti. 1.1. Il motivo è fondato. 1.1.a. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato il principio secondo cui, nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la verificazione di una causa di interruzione relativa ad uno di essi non ha effetto nei confronti degli altri (Cass., Sez. Un., 5/07/2007, n. 15142). In tal caso, il giudice può esercitare il potere attribuitogli dall’art. 103, secondo comma, cod. proc. civ. di disporre la separazione delle cause, ma, ove non si avvalga di tale potere, la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall’art. 305 cod. proc. civ. non impedisce l’ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei litisconsorti non colpiti dall’evento interruttivo (Cass. 21/02/2020, n. 4684). In altri termini, dal momento che l’evento interruttivo ha effetto solo nei riguardi della parte che ne è colpita, le altre parti, anche se il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere nel termine fissato dall’art. 305 cod. proc. civ. il processo che nei loro confronti non si [continua ..]

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