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In caso di mancata informazione da parte del medico circa i rischi di un intervento sanitario, la domanda di risarcimento deve fondarsi su elementi concreti e adeguatamente provati che dimostrino un danno patrimoniale o non patrimoniale diverso dal danno alla salute. Di conseguenza, in assenza di prove specifiche e di un nesso causale dimostrato tra la mancata informazione e il danno subito, la richiesta di risarcimento per il danno da violazione del diritto all'autodeterminazione non può essere accolta
Argomento: Responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice
“3. Con il terzo motivo si denunzia "Sulla domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione come conseguenza della violazione del "consenso informato". 3.1) (…)
La statuizione impugnata, in proposito, risulta motivata come segue: "Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, difettano l'allegazione e la prova di danni ulteriori, patrimoniali o non patrimoniali, questi ultimi diversi dal danno alla salute, e di apprezzabile gravità che giustifichino il risarcimento, dato che nell'atto di citazione di primo grado l'attrice si limitò a genericamente allegare "il turbamento e la sofferenza come conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate", peraltro senza darne specifica prova. Orbene, anche qualora fossero stati provati, turbamento e sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, così genericamente allegati dall'attrice, non costituiscono le conseguenze pregiudizievoli in concreto derivate dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, ma coincidono con la stessa lesione del diritto e non può darsi il risarcimento del danno in re ipsa. Per assolvere all'onere allegatorio, infatti, il danneggiato deve allegare quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, egli abbia concretamente subito (Cass. Civ. 24471/2020)".
La ricorrente sostiene che, in realtà, "il danno è stato allegato ed è consistito in una maggiore sofferenza della Sig.ra Er.Ma. per l'essersi trovata (di volta in volta) del tutto impreparata all'insuccesso degli interventi proposti come risolutivi e senza prospettazione di possibili rischi" e che "la prova di tale danno non patrimoniale di una maggiore sofferenza è evidentemente "prova diabolica", impossibile da darsi se non con il ricorso alle "presunzioni" e/o sulla base del "notorio" senza ciò voglia implicare una fattispecie di danno in re ipsa, ed è fatto notorio che se un individuo, nel momento in cui prende una scelta, si rappresenta in quanto consapevole le possibili conseguenze negative della sua scelta, le accetterà (in caso di loro verificarsi) con minor dolore in quanto rappresentate ex ante, invece che impreviste e improvvise e quindi da metabolizzarsi ex novo ed ex post"; afferma, altresì, che, comunque, vi erano "elementi presuntivi gravi, [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 05 giugno 2025, n. 15079) Stralcio a cura di Giovanni Pagano
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