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In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005. Sono tali quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione

Argomento: Del marchio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 630)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

(…) la Corte di appello ha ritenuto che le denominazioni sociali fossero confondibili in ragione della sostanziale identità del cognome C****** presente in esse, della sovrapponibilità delle attività sociali esercitabili e della contiguità territoriale; - diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente la Corte non ha proceduto a una valutazione atomistica dei singoli elementi contemplati dalla norma ma ha effettuato una valutazione complessiva degli elementi ritenuti rilevanti ed è giunta a ritenere sussistenza la confondibilità delle denominazioni sociali; - la doglianza articolata sul punto, dunque, muove da un assunto non veritiero, ragione per cui risulta priva della necessaria concludenza; - la riferita motivazione, poi, consente di individuare agevolmente l’iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura articolata con il terzo motivo, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (…) (…) con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, e 4 d.P.R. 8 maggio 1948, n. 795, nella parte in cui nel ritenere nullo il marchio «C****** Caffè», originariamente registrato al n. 4*****, per difetto di novità rispetto ai marchi anteriori registrati dalla C****** s.p.a., ha attribuito prevalenza ai campioni di tali marchi rispetto alle rispettive descrizioni (…) (…) la Corte di appello ha rilevato che benché nella descrizione dei marchi anteriori vantati dalla C****** s.p.a. non comparisse la parola «C*****» la stessa era presente, «a caratteri evidenti», sul campione del marchio depositato unitamente alla domanda di registrazione; (…) (…) la Corte territoriale ha ritenuto che i prodotti commercializzati dalle due società fossero affini in ragione del fatto entrambi costituivano alimenti (rispettivamente surrogati di caffè e caffè), che il termine «surrogato», secondo il suo significato letterale, evoca il concetto di sostituibilità con effetti e risultati analoghi e che caffè e surrogati di caffè rientrano nella stessa classe merceologica; - la [continua ..]

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