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In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali è elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.

Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 26 maggio 2025, n. 13959) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“4. (…) Le ragioni di contestazione delle parti erano rappresentate dalla regolarità, dal punto di vista urbanistico e catastale, dell'immobile compromesso, risultando che nel locale deposito, successivamente alla sua costruzione, era stato realizzato un bagno, non rappresentato nella planimetria catastale. (…) L'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985 sanziona con la nullità gli atti di trasferimento di diritti reali sugli immobili in assenza della dichiarazione, da parte degli intestatari del bene, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Da questa previsione normativa discende che tale dichiarazione deve essere resa in sede di stipulazione del contratto traslativo, salva la possibilità di sanatoria della nullità, in caso di sua mera omissione, ai sensi del comma 1 ter, introdotto dall'art. 8, comma 1-bis, decreto legge n. 50 del 2017. Ne deriva che la dichiarazione di conformità catastale non è obbligatoria in sede di stipula del contratto preliminare di compravendita, non avendo esso effetti reali ma solo obbligatori (Cass. n. 7521 del 2022) e che pertanto, qualora l'immobile, al momento del preliminare, presenti una difformità tra la sua situazione reale e quella risultante dai dati catastali e dalle planimetrie, tale divergenza determina il solo effetto di far sorgere in capo al promittente venditore l'obbligo della sua regolarizzazione, al fine di poter rendere la dichiarazione di conformità al momento della stipulazione del contratto definitivo e quindi di rispettare il requisito richiesto dalla disposizione citata per la validità del trasferimento. La decisione appare pertanto corretta nella parte in cui ha ritenuto che la difformità catastale oggettiva dell'immobile oggetto di un contratto preliminare non determina di per sé un inadempimento del promittente venditore, tale da giustificare l'esercizio del diritto di recesso della controparte, ai sensi dell'art. 1385 c.c., o la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 1453. 5. La decisine della Corte di appello presenta invece profili di criticità con riferimento alle ragioni per cui ha ritenuto ingiustificato il recesso dal contratto preliminare esercitato dalla promissaria acquirente a causa della mancata regolarizzazione catastale del bene ad opera della controparte, in particolare laddove ha escluso la gravità [continua ..]

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