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Ai fini del periodo di comporto per malattia professionale e infortunio sul lavoro, la normativa e il CCNL non richiedono la prova della responsabilità del datore di lavoro né la dimostrazione di colpa. È sufficiente che l'assenza sia riconosciuta come derivante da causa professionale e che sia coperta dall'indennità INAIL, rafforzando il principio che la tutela previdenziale si configura come un sostegno assistenziale, indipendente dalla responsabilità del datore di lavoro
Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice
“7. (…), al lavoratore in caso di malattia professionale sarà conservato il posto di lavoro "per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge"; ed in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
8.- Non vi è dubbio quindi che, (…), il CCNL stabilisca non già che ai fini dell'applicazione della stessa disciplina sia necessario provare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. o la sua colpa nella causazione dell’infortunio o della malattia, bensì che il lavoratore percepisca la sola indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge oppure fino alla guarigione clinica provata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
9.- In altri termini, non vi è dubbio che la normativa in questione, nel caso della malattia, ricolleghi regolamentazione del comporto non ai presupposti stabiliti dall'ordinamento per il risarcimento del danno e l'esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro bensì alla esistenza dei diversi presupposti (oggettivi e soggettivi) previsti in ambito Inail ai fini dell'erogazione della mera indennità per inabilità temporanea prevista dl t.u. 1124/65.
Pertanto, ai fini del comporto in discorso, è sufficiente che esista soltanto l'origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa secondo le regole dell'assicurazione obbligatoria (anche in virtù di una presunzione di derivazione causale stabilita dal sistema tabellare di cui al TU n. 1124/1965).
In ogni caso non occorre che nella sua genesi concorra una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. posto che, come è noto, l'erogazione della sola indennità assicurativa ad opera dell'INAIL prescinde dalla colpa del datore ed è dovuta persino nell'ipotesi di colpa esclusiva del lavoratore, salvo il dolo ed il rischio elettivo. Si v. ad es. Cass sentenza n. 24474/2020 secondo cui: "in tema di danno biologico, l'erogazione effettuata dall'INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. Lav., 09 gennaio 2025, n. 463) Stralcio a cura di Giovanni Pagano
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