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Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja, la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. La realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi. Lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità dell'ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all'art. 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare
Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. – La ricorrente, tutrice internazionale di nomina consolare, premessa l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., avverso provvedimento di contenuto definitivo e decisorio, anche ai sensi dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1996, lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 38 disp. att. c.c. e «dell’art. 4 legge 64/1994, di attuazione della Convenzione dell’Aja 1996», in punto di competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Catania per i procedimenti di «rimpatrio dei minori» e di nomina di curatore in caso di conflitto di interesse (nella specie tra le minori e il tutore internazionale in ordine al rimpatrio delle minori in Ucraina), in quanto, erroneamente, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario aveva chiesto la nomina del curatore al Tribunale ordinario di Catania, sul presupposto che non esistevano procedimenti pregressi aperti presso il Tribunale per i minorenni, trascurando di considerare che sussisteva la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Catania, ratione materiae in ordine al «rimpatrio minori stranieri»; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996, della legge 64/1994, della legge n. 101/2015, di ratifica della Convenzione dell’Aja, in punto di conflitto tra la nomina del curatore speciale «consolare preesistente» e nomina di un curatore giudiziario in ordine al trasferimento in Ucraina delle minori ucraine.
1.1. – Si evidenzia che le due gemelline ucraine provenivano da un orfanotrofio della regione di Z. e, con una ordinanza amministrativa, era stato autorizzato, l’8 marzo 2022, il loro trasferimento in Italia, stante il conflitto bellico in Ucraina. Con provvedimento del 06.04.2022, il Consolato Generale dell’Ucraina competente per la Regione Sicilia aveva rilasciato un’attestazione consolare nella quale si disponeva, in seguito alla documentazione fatta pervenire dalla Dott.ssa D. Y., conosciuta dal medesimo Consolato ucraino a Napoli, quale presidente dell’Associazione «I Nuovi Confini», la nomina della stessa D. Y. , quale tutore, al fine di provvedere, durante la loro permanenza, ai fini legati alla salute [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2025, n. 12410)
Stralcio a cura di Cecilia De Luca