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La rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio, volto esclusivamente a dismettere il diritto di proprietà, realizzando l'interesse patrimoniale del proprietario protetto dalla relazione assoluta di attribuzione. Tale rinuncia produce ex lege l'effetto di acquisto dello Stato a titolo originario in caso di vacanza del bene. La rinuncia, quindi, trova causa nel mero interesse del proprietario, senza necessità dell'adesione di altri, e non può essere dichiarata nulla per motivi di illiceità o contrarietà a limiti costituzionali. Quando la rinuncia è motivata da un interesse egoistico, non si configura un abuso né una violazione di limiti costituzionali, e l'atto si considera valido e lecito

Argomento: Della proprietà
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 11 agosto 2025, n. 23093) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“2. – Il problema della rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare non può dirsi recente. (…) 7. – Le questioni devolute con le ordinanze di rinvio pregiudiziale sono sintetizzabili come ‹‹ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili›› e ‹‹eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto››. (…) Le questioni rimesse dai Tribunali di L’Aquila e di Venezia inducono perciò a riflettere preliminarmente sulla portata del ‹‹diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo››, enunciato dall’art. 832 del codice civile, e sulla configurabilità di un ‹‹limite››, da rinvenire nella legge, a norma dell’art. 42, secondo comma della Costituzione, alla possibilità giuridica di rinunciare alla titolarità dell’immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e così ricada sulla rilevanza dell’atto abdicativo. 8. - La facoltà di disporre, che pur l’art. 832 cod. civ. si preoccupa di specificare nella definizione del contenuto della proprietà, è, per il vero, caratteristica normale di tutti i diritti patrimoniali, traducendosi, di regola, nella possibilità di trasferire la situazione giuridica ad altro soggetto, in modo da realizzarne il valore. La facoltà di disposizione, intesa come possibilità di alienare, non è, dunque, caratteristica tipizzante del diritto di proprietà, né, più in generale, dei diritti reali di godimento (si pensi al divieto di cessione di cui all’art. 1024 cod. civ.). (…) 9. – (…), anche la concorrente facoltà di ‹‹godere›› delle cose, parimenti elevata dall’art. 832 cod. civ. a contenuto della proprietà, (...). Si tratta di facoltà evidentemente non scissa da quella di disporre della cosa, tant’è che viene spiegata come potere di scegliere la destinazione economica da imprimere ad essa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile. Che il ‹‹diritto di godere›› della res ‹‹in modo pieno ed esclusivo››, seppur ‹‹entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti [continua ..]

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