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Il procedimento per amministrazione di sostegno, così come l'eventuale incapacità naturale del beneficiario, non incide sulla sua capacità processuale né determina la sospensione o l'invalidità del giudizio di divorzio, in quanto solo una formale e specifica limitazione della capacità di agire, disposta dal giudice tutelare, può restringere la possibilità della parte di stare in giudizio; ne consegue che non esiste pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti e che la nomina dell'amministratore di sostegno non produce effetti retroattivi sugli atti processuali già compiuti dal beneficiario

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 15 novembre 2025, n. 30177)

Stralcio a cura di Valeria Ferro

“(…) 6. I predetti motivi possono essere esaminati insieme in quanto tutti connessi ed incentrati sulla rilevanza dell’asserita incapacità naturale del sig. Ga. Mi., quale ricorrente in sede di giudizio di divorzio, quindi sulla omessa sospensione del giudizio stante la pregiudizialità dell’accertamento relativo alla necessità del sig. Ga. Mi. medesimo di beneficiare di un amministratore di sostegno quale accertamento - in tesi della ricorrente - funzionale a dimostrare la sua incapacità processuale, e sulla conseguente illegittima - in tesi- omessa valutazione di elementi istruttori rilevanti. La disamina congiunta dei motivi presuppone l’inquadramento normativo della fattispecie. 6.1. L’amministrazione di sostegno, istituto a tutela e protezione del beneficiario, ha un contenuto meno afflittivo dell’interdizione, in quanto è volto, come afferma l’art. 409 c.c., a preservare per quanto è possibile l’autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario medesimo. Per tale motivo il decreto di nomina adottato dal Giudice tutelare deve essere specifico ed individualizzato, sia mediante l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405, quarto comma, n. 3, c.c.), sia degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 405, quarto comma, n. 4, c.c.). Alla disciplina dell’istituto prevista dall’art. 404 c.c. e ss. si affianca parte di quella prevista in tema di tutela della persona interdetta: è, invero, applicabile l’art. 374 c.c. - in quanto espressamente richiamato dall’art. 411, primo comma, c.c. - che elenca gli atti per il compimento dei quali il tutore necessita dell’autorizzazione del Giudice tutelare, tra i quali è indicato, al n .5, il promovimento di giudizi, come già detto poco sopra (parag. 3). Dal che si deduce - come già chiaramente affermato da Cass. n. 8247/2022 - che, in via di principio, neppure laddove il procedimento sia giunto a definizione con la nomina dell’AdS possa/debba escludersi che, perciò solo, il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, giacché il decreto che lo nomina neppure potrebbe prevedere una autorizzazione generale a promuovere [continua ..]

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