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Il contribuente che incarica un commercialista di trasmettere la dichiarazione fiscale resta comunque responsabile del corretto adempimento degli obblighi tributari. Può essere esonerato da tale responsabilità solo se dimostra che il professionista ha agito con dolo, cioè con l'intento di ingannarlo, nascondendo l'omissione

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. V., 20 maggio 2025, n. 13358) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“3.3. (...) questa Corte ha precisato che la deduzione nel giudizio di cassazione deve tenere conto dei principi che regolano il processo di legittimità, in primo luogo il principio di chiarezza e specificità e che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità esprime un principio generale del diritto processuale, oggi espressamente recepito nell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., restandone pregiudicata l'adeguata intellegibilità delle questioni ove renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente inammissibilità della doglianza (...) 3.4. Ne consegue che la mera allegazione che la sentenza penale ha assolto la parte (con una delle formule rilevanti) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario (...) non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi - oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale - rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato. 4.1. (...) la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (...). 4.2. (...) il contribuente che si avvaleva dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione, era tenuto ad un’attività di vigilanza e di controllo sull’operato di quest’ultimo, ed era il contribuente che era onerato della prova della propria assenza di colpa, per cui egli era chiamato a rispondere per l’illecito [continua ..]

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