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La falsificazione e l'uso di una procura non genuina integra grave illecito deontologico: il dolo si presume, ed è onere dell'incolpato dimostrarne l'inevitabilità

Argomento: Della deontologia forense
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 1 ottobre 2025, n. 26473)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(...) 1.5 - Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, I. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione (Sez. U., 10/10/2024, n. 26369, Rv. 672372 - 03). La relativa censura, come è noto, può riguardare solo “l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). In questa sede, pertanto, il ricorrente non può chiedere una revisione dell’accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, e ciò anche con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo della suitas in relazione alla condotta costituente illecito disciplinare. D’altra parte, più volte questa Corte ha affermato che la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso. Quest’ultimo deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti (S.U. n. 13456, 29/05/2017, Rv. 644367-02; conf., ex aliis, S.U. n. 8242/2020, non massimata). La sentenza impugnata, in relazione a tutti i tre capi di incolpazione, ha motivato ampiamente sulla rilevanza disciplinare della condotta anche sotto il profilo soggettivo, evidenziando peraltro che la [continua ..]

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