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In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico

Argomento: Dai fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 08 aprile 2025, n. 9279) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“La Corte territoriale ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza in materia di "disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" (Cass. 1163/2020 e Cass. 9692/2020). Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato "stabilendo se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale". (…) La Corte territoriale ha quindi negato il risarcimento ritenendo integrata proprio l'ipotesi del "consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" da parte del De.Ca. sulla base di una valutazione che, riguardando la idoneità delle prove, non è sindacabile in questa sede e risulta assorbente rispetto alla questione dedotta con il secondo motivo, che riguarda la presunzione di un danno patrimoniale nell'ipotesi di macro lesioni, che va comunque escluso nel caso di consapevole rifiuto dell'attività lavorativa. (…) Il ricorrente richiama il recente orientamento della Cassazione (Cass. n. 9006 del 2022) secondo cui va cassata la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano, neghi il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 4878 del 2019; Cass. n. 7513 del 2018). Il motivo è fondato. Il ricorrente non ha dedotto la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, come invece sostenuto dalla controricorrente, ma ha chiesto la valutazione autonoma e separata della voce del danno morale rispetto alla categoria più ampia di quello non patrimoniale e questo in quanto la Corte territoriale ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva precisato che il danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle di liquidazione di Milano del 2018 comprendeva sia la voce danno biologico che quella danno morale, secondo al misura standard individuata dalle tabelle in una voce unica. Deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a partire dal 2018 secondo cui "in tema [continua ..]

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