home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / In materia di trattenimento dello straniero presso i Centri di identificazione ed espulsione, la ..

indietro stampa contenuto


In materia di trattenimento dello straniero presso i Centri di identificazione ed espulsione, la responsabilità civile dello Stato per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittima proroga del trattenimento disposta dal giudice di pace senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio si configura indipendentemente dal previo esperimento dei rimedi giurisdizionali di impugnazione del provvedimento di convalida della proroga. Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale che trova fondamento nell'art. 13 della Costituzione e deve essere assistita dalle garanzie procedurali previste per la tutela dei diritti fondamentali della persona, tra cui il rispetto del principio del contraddittorio anche nella fase di proroga del trattenimento iniziale

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 05 settembre 2025, n. 24588) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“(…) la fattispecie in esame risulta disciplinata dal D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), (…); “ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo: "Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento"; (…) infine, l'art. 14 stabilisce: "1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino (...). 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, sentito l'interessato se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio