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Responsabilità processuale e uso improprio dell'intelligenza artificiale: integra comportamento di mala fede o colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c., punibile con condanna al risarcimento del danno e versamento alla Cassa delle ammende, la redazione di ricorso giudiziale mediante supporto di intelligenza artificiale quando questo risulti costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e inconferenti rispetto al caso concreto

Argomento: Responsabilità civile
Sezione: Sentenze di Merito

(Trib. Torino, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 2120)

Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“2.1. Tutte le doglianze relative al merito della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento e alla validità formale degli stessi – espresse, per altro, in termini del tutto astratti, privi di connessione con gli specifici titoli impugnati e che, pertanto, risultano in larga parte inconferenti − non possono essere esaminate, in quanto proposte oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito, termine previsto a pena di decadenza dall’art. 24 d.lgs. 46/1999 e pacificamente applicabile all’avviso di addebito di cui all’art. 30 d.lgs. 78/2010 (ex multis, Cass., sez L., sent. n. 8198/2023). In relazione a ciascuno degli avvisi di addebito Omissis ha, infatti, allegato di aver ritualmente effettuato la notifica, producendo la relativa documentazione, e parte ricorrente non ha specificamente contestato tale deduzione, né in ricorso, né in udienza. Deve infatti ribadirsi che: “per contestare la validità della notifica di un atto, non è sufficiente elencare in quali casi una notifica possa essere invalida, ma contestare, specificamente, di non aver ricevuto quell’atto e indicare quali siano i vizi che affliggano quel concreto procedimento di notifica. Il ricorso, al contrario, contiene una mera elencazione di precedenti giurisprudenziali senza alcuna allegazione riguardante il caso in esame” (Trib. Torino, sent. 458/2025). (…) 3. Per i motivi sopra esposti le domande della ricorrente devono essere dunque integralmente rigettate. Restano assorbite le altre questioni dedotte dalle parti resistenti. (…) 5. Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene altresì necessario condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch’essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente [continua ..]

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