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Utilizzabilità delle chat aziendali ai fini disciplinari e tutela della privacy del lavoratore: inammissibilità del ricorso per omessa censura della ratio fondata sulla qualificazione dello strumento di lavoro

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 11 dicembre 2025, n. 32283)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 6. - La sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi, utilizzate dai giudici di appello in replica alle questioni tempestivamente sollevate dal lavoratore in primo grado e riproposte con i motivi di impugnazione. La prima ratio decidendi si fonda sulla qualificazione della chat aziendale come strumento di lavoro, ai sensi del novellato art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, in quanto funzionale alla prestazione lavorativa. La sentenza si è uniformata sul punto alla giurisprudenza di legittimità (…) che classifica la chat aziendale come strumento di lavoro. Le possibilità di utilizzo “a tutti i fini”, quindi anche ai fini disciplinari, dei dati e delle informazioni raccolte attraverso gli strumenti di lavoro sono disciplinate dal terzo comma del citato art. 4 e sottoposte a due condizioni: la prima condizione è che sia data al lavoratore “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, la seconda condizione attiene al rispetto “di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. La sentenza d’appello ha ritenuto, nel caso in esame, soddisfatte entrambe le condizioni e, in ragione di ciò, utilizzabile, a scopi disciplinari, il contenuto della chat aziendale. 7. - La seconda ratio decidendi investe la tematica dei cd. controlli difensivi. Con tale espressione si fa riferimento ai controlli, anche tecnologici, posti in essere dal datore di lavoro e finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti. Come puntualizzato da questa Corte, occorre distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti, e i “controlli difensivi” in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se verificatesi durante la prestazione di lavoro; questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano all’esterno del perimetro applicativo [continua ..]

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