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In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni cagionati da animali randagi, l'obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c. presuppone che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra l'evento dannoso e l'omessa attività di controllo o vigilanza da parte dell'ente preposto, non potendosi configurare una responsabilità oggettiva o presunta in assenza di tale dimostrazione

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 23 giugno 2025, n. 17095) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“1.8. Il contenzioso scaturente dai danni causati da cani randagi è fenomeno relativamente recente nella giurisprudenza di legittimità. La prima decisione di legittimità in tal senso risale infatti a Sez. 3, Ordinanza n. 13898 del 28.6.2005, (…). Negli ultimi vent’anni, invece, il fenomeno ha assunto dimensioni ragguardevoli (...) 1.9. Nell’affrontare tale contenzioso questa Corte ha chiarito innanzitutto che: a) per stabilire quale sia l’ente tenuto a prevenire il randagismo occorre fare riferimento alla legislazione regionale; b) la responsabilità della pubblica amministrazione è disciplinata dall’art. 2043 c.c. (...). 1.10. È altresì pacifico il principio per cui chi domanda il risarcimento del danno causato da un cane randagio deve dimostrare “il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall’ente (…), sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest’ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l’alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo”. Infatti, se bastasse, per invocare la responsabilità della pubblica amministrazione, la sola individuazione dell’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi in esito ad essa, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall’art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell’ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva (...) in particolare la sentenza capostipite di tale orientamento, Cass. 18954/17, secondo cui “ai fini dell’affermazione della responsabilità [della pubblica amministrazione] occorre la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia [continua ..]

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